La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1358/2026, ha affermato che, ai sensi dell’art. 2476 co. 8 c.c., il socio non amministratore di una srl non è responsabile in solido con l’amministratore per qualsiasi atto di, ma solo di condotte che, nel contempo: – siano qualificabili come “gestorie”; – condizionino gli amministratori nell’atto gestorio deliberato, attuato e poi rivelatosi dannoso.