Per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti e provenienti dalla Croazia, ordinariamente si applica l’art. 27 co. 4 del DPR 600/73 che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo percepito, senza distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Questo prelievo avviene dopo che il dividendo estero ha subito una ritenuta da parte dello Stato della fonte (nel caso di specie non superiore al 15%).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ritenuta operata dallo Stato della fonte non beneficia del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR (risposta 433/2020).
Tuttavia, si deve tenere presente il filone giurisprudenziale che ammette la detrazione di quanto assolto all’estero dall’imposta sostitutiva sui dividendi prevista dall’art. 18 del TUIR. Tale comportamento è stato giustificato dalla Cassazione in ragione della formulazione della Convenzione interessata (nella fattispecie, l’art. 23 del Trattato con gli USA), la quale non concede il credito nei soli casi in cui l’assoggettamento a imposizione sostitutiva avvenga su richiesta del beneficiario ammettendolo, conseguentemente, ove l’imposizione sostitutiva sia obbligatoria, come accade nell’attuale contesto normativo (Cass. n. 25698/2022 e Cass. n. 10204/2022).