Secondo le Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE riferite alla causa C-257/20, se uno Stato opera un prelievo sugli interessi figurativi computati sui finanziamenti infruttiferi concessi alla controllata locale dalla capogruppo non residente, esso non può beneficiare dell’esenzione nello Stato della fonte:

– nè in base alla direttiva “interessi e royalties”;

– nè in base alla direttiva “madre-figlia”, ove lo Stato riqualifichi il finanziamento in apporto di capitale e, conseguentemente, gli interessi figurativi in dividendi.

Entrambe le direttive fanno, infatti, riferimento a distribuzioni “vere e proprie”, e non sarebbero quindi idonee a regolare il caso degli interessi figurativi.