La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-525/24 del 27 novembre 2025, ha evidenziato che la normativa europea osta a che uno Stato membro esiga che un fondo pensione non residente fornisca la prova del rispetto dei requisiti sostanziali previsti per ottenere il rimborso dell’imposta prelevata sui dividendi percepiti da tale fondo, producendo una dichiarazione confermata e certificata dalle autorità incaricate della vigilanza su tale fondo nel suo Stato membro di residenza.
Esigere ai soli fondi non residenti una dichiarazione certificata dall’autorità di vigilanza introduce oneri amministrativi non imposti ai residenti e quindi una restrizione vietata, salva giustificazione ex art. 65 TFUE (situazioni non comparabili o motivi imperativi di interesse generale). Nel caso, i fondi residenti e non residenti sono comparabili quanto ai requisiti sostanziali; la differenza riguarda solo la prova.