Il Tribunale di Milano, ha stabilito che la modifica dell’oggetto sociale che riduce le operatività precedentemente contemplate, incidendo notevolmente sulla futura attività della società, riducendola ad una mera holding che fornisce servizi nei confronti delle partecipate, legittima i soci non consenzienti all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 co. 1 lett. a) c.c..