L’art. 1 del DLgs. 27.12.2023 n. 209 riscrive i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche, si applicano dall’1.1.2024.
In base alla nuova norma, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio ovvero sono ivi presenti. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Per espressa disposizione normativa, per domicilio si intende “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.