Con la riscrittura dell’art. 2 del TUIR da parte dell’art. 1 del DLgs. 209/2023, il legislatore non ha introdotto nell’ordinamento nazionale clausole di frazionamento del periodo d’imposta, comuni invece ad altre legislazioni.
Ne consegue che, per i trasferimenti in uscita dall’Italia effettuati nella prima parte dell’anno, la persona verrà considerata un non residente per l’intero anno, cosi come, per i trasferimenti in uscita effettuati nel secondo semestre, la persona verrà considerata residente per l’intero anno. Regole speculari operano per i trasferimenti in entrata.
In assenza di disposizioni convenzionali che regolano la fattispecie (le quali caratterizzano i soli rapporti con Svizzera e Germania), sorgono conseguentemente problematiche di doppia imposizione.