Con l’ordinanza 17.11.2022 n. 33957, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema delle erogazioni di denaro effettuate dal socio in favore della società, della loro natura e dei criteri utilizzabili per la loro corretta qualificazione.

Richiamato il costante orientamento di legittimità che distingue tali erogazioni in finanziamenti, versamenti “in conto capitale” e versamenti “in conto futuro aumento di capitale”, la Suprema Corte ha ribadito che il versamento di denaro “in conto capitale” effettuato dal socio ha natura assimilabile a quella dei conferimenti e del capitale di rischio ed entra a far parte del patrimonio della società stessa, con la conseguenza che esso non determina la nascita di un credito del socio nei confronti della società.