A norma dell’art. 3 co. 1 lett. e) del DLgs. 446/97, sono soggetti passivi IRAP anche le S.O. italiane dei soggetti non residenti, per la cui individuazione valgono i medesimi criteri previsti ai fini delle imposte sui redditi.

 

Nel caso di società ed enti commerciali non residenti, l’assoggettabiltà ad IRAP è legata alla presenza di una stabile organizzazione nel territorio stesso (C.M. 16.7.98 n. 188/E, § 4.3); diversamente, non determina l’assoggettabilità ad IRAP la presenza di un mero ufficio acquisti o di rappresentanza (C.M. 12.11.98 n. 263/E, § 2.1).

 

Il suddetto requisito deve sussistere per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. Dalla lettura della richiamata C.M. 16.7.98 n. 188/E pare evincersi che, in presenza di una Convenzione che qualifica diversamente la stabile organizzazione (tipicamente, prevedendo per talune strutture – ad esempio, i cantieri – una durata minima di dodici mesi), ciò rileverebbe anche ai fini in questione.

Cessazione della stabile organizzazione e riallocazione delle attività e presso la casa madre estera

 

Secondo la risposta a interpello 6.4.2022 n. 169, la cessazione della stabile organizzazione con successiva riallocazione delle attività presso la casa madre estera non genera materia imponibile ai fini dell’IRAP, nella misura in cui la suddetta plusvalenza non è iscritta a Conto economico e, in ogni caso, se l’operazione configura un trasferimento d’azienda.